LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 18-11-1995
REGIONE CAMPANIA

" Norme in materia di tutela e valorizzazione dei
beni ambientali, paesistici e culturali".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 56
del 21 novembre 1995

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8  

 

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO II
Indirizzi generali

ARTICOLO 5

 

 Normativa generale per le aree protette
 1.  Le modalità  per la tutela e la valorizzazione delle
aree naturali e protette, si articolano come segue:
a) zone di tipo A1 - conferma dell' assetto attuale con
interventi di miglioramento delle qualità  costitutive e strutturali
dell' ambiente e del paesaggio;
  b) zone di tipo A2 - interventi condizionati dalla
struttura complessiva dell' area e dei suoi aspetti emergenti
e solo in presenza di azioni che non alterino equilibri consolidati;
  c) zone di tipo B - previsioni di piano regolatore comunale
compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione
delle caratteristiche prevalenti dell' area;
  d) zone di tipo C - interventi di riqualificazione ambientale,
urbanistica, edilizia;
  e) programmi pluriennali di attuazione e programmi
integrati di interventi nelle zone " B" e " C".
  2.  In ogni caso, nelle zone " B" e " C" di cui al comma
precedente, sono consentiti i seguenti interventi:
a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento
statico, il restauro, il risanamento conservativo e
l' adeguamento igienico - sanitario che non alterino lo stato
dei luoghi e l' aspetto esteriore degli edifici;
  b) rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni
di fronda e di potatura necessarie per le attività  agricole;
  opere antincendio ivi incluse le piste tagliafuoco;  lavori di
difesa forestale e di regimazione dei corsi d' acqua;  sistemazione
idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo
e di drenaggio delle acque sotterranee e la relativa bonifica;
  c) attività  agricole e pastorali e relative strutture che
non comportino alterazioni permanenti allo stato dei luoghi,
nonchè  impianti serricoli;
  d) di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di
distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese
le opere igienico - sanitarie che non comportino danni
per le alberature di alto fusto, nè  la modifica permanente
della morfologia del suolo;  cabine di trasformazione elettrica;
  impianti di ascensori interni agli edifici;  piccoli serbatoi
per uso idropotabile;  adeguamento di impianti tecnici
alle norme di sicurezza;  opere per l' eliminazione delle barriere
architettoniche;  cappelle funerarie;
  e) interventi programmati, finanziati o in corso di
completamento già  definiti da norme statali o regionali e
da programmi di sviluppo approvati alla data di entrata in
vigore della presente legge e loro adeguamenti;
  f) interventi previsti nei piani di assestamento forestale
e nei piani dei parchi e delle riserve naturali, diretti alla
conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della
fauna.
  3.  Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico
con i DDMM del 28 marzo 1985 che risultino
residuali, reliquate, contigue, esterne ai parchi naturali
di interesse nazionale o ai parchi naturali di interesse
regionale istituiti ai sensi della legge regionale
1 settembre 1993, n. 33, fino all' entrata in vigore del Piano
Urbanistico Territoriale di cui all' articolo 1 della presente
legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i
piani regolatori comunali, ove approvati e vigenti, possono
essere dichiarati, in tutto o in parte sostitutivi, fino
al predetto termine del 31 dicembre 1995, del Piano
Urbanistico Territoriale, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
permanente del Consiglio Regionale, con motivata considerazione
dei valori paesistici ed ambientali.  Il decreto
dovrà  essere emanato, anche nel caso di rigetto della
proposta, entro detto termine, a seguito di notifica alla
Giunta Regionale di motivata deliberazione e di richiesta
del Consiglio Comunale.
  4.  Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere all' interno del Parco è  sottoposto
al preventivo nulla osta dell' Ente Parco ai sensi dell'
articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.  Fino alla
costituzione dell' Ente Parco, nelle zone " B" e " C" la conformità 
alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi
eseguibili previo rilascio di concessioni o autorizzazioni
è  verificata dal Sindaco all' atto del rilascio della
concessione o dell' autorizzazione, dandosene immediata comunicazione
da parte del sindaco al Presidente della Giunta
Regionale, ai sensi dell' art. 15 della legge regionale
1 settembre 1993, n. 33, che può  annullare, motivatamente, nel
termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1985

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 33 del 1993

 

indice Campania